mercoledì 27 agosto 2008

LA RACCOLTA DELLE FIRME PUO' ANDARE AVANTI

Comitato promotore Referendum regionali abrogativi
Proposta di Legge di iniziativa popolare
Sede di Via Lombardia, 10 – Roseto degli Abruzzi (TE)
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Roseto degli Abruzzi, 27 Agosto 2008
COMUNICATO STAMPA
In presenza di un incomprensibile “CAVILLO ANTIDEMOCRATICO” inserito nella NELLA LEGGE REGIONALE 44/2007 che disciplina il referendum abrogativo regionale, teso a trarre in inganno anche un fine e preparato giurista costituzionale e con il quale SI STABILISCE CHE “l'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale”, E CHE le “operazioni e attività” regolate dal Capo III della medesima Legge Regionale sono sospese “in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale”, il Comitato promotore, dopo alcuni giorni “scoramento e sbandamento procedurale” a seguito di un “primo parere orale” dell'Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale, alfine di “tutelare” l'istituto referendario e salvaguardare le firme già raccolte prima del 13 agosto scorso, nel fondato dubbio di una errata e frettolosa interpretazione della norma, ha chiesto un “parere formale” alle Istituzioni Regionali competenti, ed ha ricevuto dal Dirigente del Servizio Legislativo Dott.ssa Giovanna Colangelo e dal Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Corecom Dott. Francesco Centofanti responsabile del procedimento referendario, le seguenti “considerazioni” congiunte:
In merito al quesito in oggetto formulato dal Comitato promotore dei Referendum regionali abrogativi si svolgono le considerazioni che seguono.
Nello specifico il quesito è volto a chiarire in primo luogo il contenuto giuridico dell’espressione “iniziativa referendaria” di cui all’art.3, comma 3 della l.r. 19 dicembre 2007, n.44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa) ed in particolare se tale espressione ricomprenda la procedura di raccolta ed autenticazione delle firme.
Premesso che con l’espressione “iniziativa referendaria” devono intendersi tutte le operazioni a monte del deposito dei fogli contenenti le firme degli elettori (art.8, comma 2, l.r. 44/2007) e quindi anche quelle di raccolta e autenticazione delle firme medesime, l’art.3, comma 3, testualmente dispone che “L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale”. Tale norma, si riferisce ovviamente ai sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura; ma, nella fattispecie in cui si trova attualmente l’istituzione regionale, è chiaro che all’attività di raccolta delle firme correttamente avviata in data 9 luglio 2008, trova più specificamente applicazione l’art.16, comma 1, lett. b) della l.r. 44/2007 che stabilisce:
“Le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:
(…)
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale”.
Dal tenore letterale della stessa disposizione appare che la sospensione della procedura referendaria, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, è circoscritta alle sole attività di indizione, svolgimento del referendum e proclamazione dei risultati che sono tutte attività a carico delle istituzioni regionali, mentre procedono le altre attività, come la raccolta e l’autenticazione delle firme, che sono al contrario curate dal Comitato promotore. La ratio legis della disposizione può ravvisarsi nell’opportunità di non limitare l’esercizio della sovranità popolare a fronte della quale le istituzioni regionali sospenderanno poi lo svolgimento in concreto del referendum sia per consentire le elezioni del nuovo Consiglio regionale che per lasciare a quest’ultimo un lasso di tempo per eventualmente pronunciarsi in senso conforme ai referendum abrogativi richiesti.
Alla luce della ricostruzione di cui sopra, il Comitato promotore ben può legittimamente continuare l’attività di raccolta e autenticazione delle firme avviata il 9 luglio 2008 per i centoventi giorni successivi (art. 8, comma 1, l.r. 44/2007).
I Cittadini promotori dei 5 Referendum regionali, pertanto, preso atto di tale parere scritto ed in attesa del pronunciamento ANCHE del Presidente Marino Roselli, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, NONCHE' del Presidente Vicario della Giunta Regionale Enrico Paolini, rendono noto CHE LA RACCOLTA DELLE FIRME sui 5 referendum abrogativi regionali per la riduzione dei costi “impropri” della politica e per la riforma degli enti strumentali della Regione Abruzzo, PUO' LEGITTIMAMENTE CONTINUARE FINO ALLA SCADENZA DEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
IL COMITATO PROMOTORE, per la rilevanza ed importanza istituzionale, CHIEDE CORTESEMENTE agli Organi di Informazione di pubblicare, rilanciare e diffondere la notizia della “positiva novità” intervenuta.
per il Comitato promotore dei 5 Referendum regionali
Pio Rapagnà e Giovanna Forti

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