mercoledì 27 agosto 2008

Risposta ai chiarimenti richiesti alla Regione dal Comitato promotore

L’Aquila, lì 25 agosto 2008
DIREZIONE AFFARI DELLAPRESIDENZA
E LEGISLATIVI
Servizio Legislativo
Prot. n. 12812
Al Comitato promotore Referendum regionali abrogativi – Proposta di legge di iniziativa popolare
c. a. On. Pio Rapagnà
Via Lombardia, 10
ROSETO degli ABRUZZI (TE)
Oggetto: chiarimenti in merito alla sospensione del procedimento referendario avviato in data 9 luglio 2008.
In merito al quesito in oggetto formulato dal Comitato promotore dei Referendum regionali abrogativi si svolgono le considerazioni che seguono.
Nello specifico il quesito è volto a chiarire in primo luogo il contenuto giuridico dell’espressione “iniziativa referendaria” di cui all’art.3, comma 3 della l.r. 19 dicembre 2007, n.44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa) ed in particolare se tale espressione ricomprenda la procedura di raccolta ed autenticazione delle firme.
Premesso che con l’espressione “iniziativa referendaria” devono intendersi tutte le operazioni a monte del deposito dei fogli contenenti le firme degli elettori (art.8, comma 2, l.r. 44/2007) e quindi anche quelle di raccolta e autenticazione delle firme medesime, l’art.3, comma 3, testualmente dispone che “L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale”. Tale norma, si riferisce ovviamente ai sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura; ma, nella fattispecie in cui si trova attualmente l’istituzione regionale, è chiaro che all’attività di raccolta delle firme correttamente avviata in data 9 luglio 2008, trova più specificamente applicazione l’art.16, comma 1, lett. b) della l.r. 44/2007 che stabilisce:
“Le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:
(…)
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale”.
Dal tenore letterale della stessa disposizione appare che la sospensione della procedura referendaria, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, è circoscritta alle sole attività di indizione, svolgimento del referendum e proclamazione dei risultati che sono tutte attività a carico delle istituzioni regionali, mentre procedono le altre attività, come la raccolta e l’autenticazione delle firme, che sono al contrario curate dal Comitato promotore. La ratio legis della disposizione può ravvisarsi nell’opportunità di non limitare l’esercizio della sovranità popolare a fronte della quale le istituzioni regionali sospenderanno poi lo svolgimento in concreto del referendum sia per consentire le elezioni del nuovo Consiglio regionale che per lasciare a quest’ultimo un lasso di tempo per eventualmente pronunciarsi in senso conforme ai referendum abrogativi richiesti.
Alla luce della ricostruzione di cui sopra, il Comitato promotore ben può legittimamente continuare l’attività di raccolta e autenticazione delle firme avviata il 9 luglio 2008 per i centoventi giorni successivi (art. 8, comma 1, l.r. 44/2007).
Distinti saluti
Il Dirigente del Servizio Legislativo
(Dott.ssa Giovanna Colangelo)
Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Corecom
(Dott. Francesco Centofanti)

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