giovedì 11 dicembre 2008

Comitato promotore Referendum abrogativi regionali

Comitato promotore Referendum abrogativi regionali
Proposta di Legge di iniziativa popolare
Via Lombardia, 10 – Roseto degli Abruzzi (TE)
Al Collegio regionale per le Garanzie statutarie
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Palazzo dell'Emiciclo
L'AQUILA
Il Comitato promotore dei referendum regionali, con il presente ricorso, impugna i processi verbali di cui alla precedente istanza, con i quali il responsabile del procedimento dichiara la decadenza delle 5 richieste di referendum abrogativi regionali sui costi della politica e sullo scioglimento di enti strumentali della Regione Abruzzo.
Il Comitato promotore, ai sensi dello Statuto e della legge vigente, ha dimostrato che i termini previsti per la presentazione delle firme non sono affatto scaduti con la data del 26 novembre, in quanto la “iniziativa referendaria” e quella della Proposta di legge di iniziativa popolare, sebbene avviate il 9 luglio scorso, sono state immediatamente ed “automaticamente” sospese in data 17 luglio e 13 agosto 2008, a seguito delle dimissioni volontarie del Presidente Del Turco, contestuale scioglimento del Consiglio regionale e successiva indizioni di elezioni regionali anticipate, con la definizione certa della data di scadenza dello stesso Consiglio.
Sono le norme dello Statuto e della Legge a stabilire la automatica sospensione del procedimento referendario e delle iniziativa legislativa, indipendentemente dai contraddittori e contrastanti pareri espressi da alcuni Uffici della Presidenza ai quali si rimanda, poiché è proprio l'art.3, comma 3 della Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2007 che stabilisce testualmente: “L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale”, nel mentre è chiaro il fatto che le “dimissioni volontarie” del Presidente della Giunta hanno provocato la scadenza “certa” del Consiglio regionale.
E' la medesima L.R. 44/2007 che all'art 47 conferma e chiarisce lo “spirito” della norma, la quale, in caso di procedimenti già avviati per la raccolta delle firme, nella fattispecie quella relativa alla iniziativa legislativa popolare, stabilisce: “In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale la proposta di iniziativa legislativa di cui all’articolo 36 è automaticamente sospesa” e aggiunge, nel merito del procedimento specifico: “Immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta regionale e della Commissione consiliare competente, la proposta di iniziativa legislativa sospesa a norma del comma 1 riprende l’iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente capo”.
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti della norma transitoria che, nella vacatio del Collegio, le funzioni del Collegio stesso in materia di corretto svolgimento del procedimento referendario vengono attribuite in capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il Comitato chiede con la presente istanza l'annullamento dei processi verbali di cui trattasi e la definizione della nuova data di scadenza dei termini per la presentazione delle firme richieste sia per i 5 Referendum e sia per la proposta di legge di iniziativa popolare, giustamente sospesa e rinviata alle nuove scadenze.
Il Comitato è meravigliato dal fatto che nessuno dei funzionari regionali abbia sentito il dovere di assumere a sé la responsabilità di applicare automaticamente lo Statuto e la Legge, piuttosto che “interpretarla” a seconda delle circostanze, risparmiando così a Cittadini promotori tutta una serie di richieste di pareri, considerazioni, incombenze e decisioni che risultano essere “dovute” e fornite “autonomamente” dalle istituzioni regionali a ciò preposte.
Si resta in attesa di un cortese e sollecito cenno di risposta.
A nome e per conto del Comitato - Pio Rapagnà - promotore
Roseto degli Abruzzi, 11 dicembre 2008

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