lunedì 21 luglio 2008

Giornalismo. Newsletter www.gabrielemastellarini.com

CASO MORO. TAR LAZIO RESPINGE RICORSO MA MI INVITA A RIPROPORLO PERCHE' NON CI SONO MOTIVI OSTATIVI" (E COSI' SIA)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, I sezione (presidente De Lise, estensore Politi) sentenza n. 7058 del 21 luglio, ha dichiarato "improcedibile" il ricorso da me presentato per l'accesso alla documentazione sui 100 faldoni di Moro ma, allo stesso tempo mi ha "invitato" a impugnare il successivo diniego espresso lo scorso 8 luglio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma Direttore Generale del Dis, Gianni De Gennaro. Il Tar scrive che: "L'affermata carenza del Segreto di Stato, con riferimento alla richiesta documentazione ESCLUDE che la sollecitata conoscibilità dei richiesti rilievi documentali trovi legittimi MOTIVI DI IMPEDIMENTO alla presenza di un vincolo siffatto".
In sostanza il Tar si dichiara "pronto" ad accogliere un successivo ricorso avverso alla nuova istanza (presentata in data 4 giugno) con la quale l'interessato - presto atto dell'insussistenza di motivi ostativi - ha chiesto di conoscere le modalità per l'accesso e la messa a disposizione della documentazione relativa all'uccisione dell'on.le Moro.
A quella richiesta del 4 giugno ha risposto l'8 luglio la Presidenza del Coonsiglio, ancora una volta in maniera interlocutoria, ma il Tar Lazio potrà agevolmente accogliere il successivo ricorso già in fase di preparazione.
I giudici hanno compensato tra le parti le spese processuali, vista l'importanza della materia.
Con preghiera di diffusione
Gabriele Mastellarini

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO, I SEZIONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 4123 del 2008, proposto da Mastellarini Gabriele, in giudizio in proprio ai sensi del comma 5-bis dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 43,
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento
del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2001.2.1/14747 dell’8 aprile 2008;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per la declaratoria
del diritto del ricorrente alla visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta con istanza del 7 marzo 2008.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 18 giugno 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
Espone il ricorrente – giornalista professionista freelance – di aver presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, formale richiesta di accesso agli atti in attuazione dell’art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007 n. 124.
La documentazione richiesta, in particolare, aveva ad oggetto la vicenda riguardante il sequestro e l’uccisione dell’on.le Aldo Moro.
Nel sottolineare come la disposizione precedentemente indicata abbia disposto il venir meno del segreto di Stato riguardante gli anzidetti rilievi documentali, assume il ricorrente che, in assenza di alcun regime transitorio individuato dalla previsione in discorso, la documentazione richiesta sarebbe immediatamente ostensibile.
Contesta, quindi, l’atto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rammentare che la concreta applicazione della legge 124/2007 è demandata ad apposito testo regolamentare da emanarsi con D.P.C.M., ha differito “ogni valutazione in merito” alla presentata istanza “al momento dell’entrata in vigore del citato decreto regolamentare prevista entro quindici giorni dalla sua pubblicazione”.
Nel sottolineare come il testo regolamentare sopra citato sia stato pubblicato, nelle more della proposizione dell’odierno mezzo di tutela, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 (e sia, quindi, allo stato entrato in vigore), assume il ricorrente che l’impugnato atto sia nullo in ragione della preclusa differibilità del diritto di accesso nella fattispecie azionato; ulteriormente rappresentando l’attualità e la giuridica consistenza della posizione giuridica dal medesimo vantato e ribadendo l’immediata conoscibilità dei rilievi documentali richiesti.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura e declaratoria del diritto all’accesso alla documentazione richiesta con istanza del 7 marzo 2008
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso – ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 18 giugno 2008 – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Successivamente all’adozione dell’atto gravato (con il quale, come precedentemente osservato, è stata al ricorrente comunicata la non immediata esaminabilità dell’istanza di accesso in ragione della mancata emanazione, all’epoca, della disciplina attuativa della legge 124/2007), la documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 14 giugno 2008 ha consentito di appurare che:
è intervenuta l’emanazione della suddetta normativa di dettaglio, di cui al D.P.C.M. 8 aprile 2008 (pubblicato in G.U. del 16 aprile 2008), nella quale sono state, fra l’altro, definite le condizioni che qualificano la posizione soggettiva del soggetto richiedente l’accesso avente ad oggetto documentazione (già) coperta dal segreto di Stato;
è stato acclarato dalla stessa Amministrazione, a seguito di istruttoria, che sulla vicenda concernente il “caso Moro” non è “mai stato apposto od opposto il segreto di Stato”;
è stata al riguardo fornita comunicazione all’odierno ricorrente (nota del 30 maggio 2008);
e, da ultimo, il sig. Mastellarini ha presentato una nuova istanza (in data 4 giugno 2008) con la quale l’interessato – preso atto dell’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta già a suo tempo prodotta – ha chiesto di “conoscere le modalità per l’accesso e la messa a disposizione della documentazione relativa all’uccisione dell’on.le Aldo Moro … e comunque a tutti quegli atti indicati nella missiva inviata il 28 agosto 1998 dall’allora Ministro dell’Interno all’allora Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia”.
Impregiudicato l’esito che potrà venir riservato all’istanza da ultimo indicata – allo stato non noto – e, con esso, impregiudicata la tutelabilità in giudizio della posizione giuridica soggettiva facente capo all’odierno ricorrente, ove eventualmente pregiudicata dalle determinazioni che verranno in proposito assunte dalla competente Amministrazione, rileva ai fini della delibazione del presente mezzo di tutela l’evidente sopravvenuta carenza di interesse, in capo al sig. Mastellarini, alla delibazione nel merito delle dedotte doglianze, atteso che anche un eventuale accoglimento del gravame:
si rivelerebbe, in ragione delle illustrate sopravvenienze, inidoneo a garantire il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del quale quest’ultimo assume di essere portatore;
e, in ogni caso, l’affermata carenza del segreto di Stato con riferimento alla richiesta documentazione esclude che la sollecitata conoscibilità dei richiesti rilievi documentali trovi legittimi motivi di impedimento nella presenza di un vincolo siffatto.
Le svolte considerazioni impongono la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse; conclusivamente rilevando il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale DE LISE – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Mario Alberto DI NEZZA – Primo Referendario

IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE

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