sabato 6 dicembre 2008

La dichiarazione di decadenza dei 5 referendum è illegittima


Comitato promotore Referendum abrogativi regionali
Proposta di Legge di iniziativa popolare
Via Lombardia, 10 – Roseto degli Abruzzi (TE)
COMUNICATO STAMPA
Il Comitato promotore dei referendum regionali ha contestato ed impugnato i processi verbali firmati dal Dirigente dell'Ufficio di Presidenza Dott. Francesco Centofanti, con i quali il responsabile del procedimento dichiara la decadenza delle 5 richieste di referendum abrogativi con la semplice “presa d'atto” che i promotori della raccolta delle firme non hanno depositato, entro il termine del 26 novembre 2008, i fogli contenenti le firme, unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di iscrizione nelle liste elettorali.
Il Comitato promotore, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e della Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2007, non è tenuto al deposito delle firme entro la data del 26 novembre scorso indicata dal responsabile del procedimento in quanto la “iniziativa referendaria” e la raccolta delle firme sono state “automaticamente” sospese in data 17 luglio 2008 contestualmente alle dimissioni volontarie del Presidente Del Turco e scioglimento del Consiglio regionale e, conseguentemente, alle indizioni di elezioni anticipate.
Infatti, le norme che stabiliscono la automatica sospensione del procedimento referendario, sono rispettivamente le seguenti:
a) art. 76, Comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo che recita "Il Referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio";
b) art.3, Comma 3 della Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2007 che recita: “L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale”;
c) art. 44, Comma 5 dello Statuto della Regione Abruzzo che recita: "le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio";
Tra l'altro la stessa L.R. 44/2007, in riferimento alla sospensione del referendum già indetto ed alla proposta di legge di iniziativa popolare già avviata, stabilisce, rispettivamente, all'art. 16, che le operazioni sono sospese a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale; b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, e all'art 47, che 1. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale la proposta di iniziativa legislativa di cui all’articolo 36 è automaticamente sospesa. 2. Immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta regionale e della Commissione consiliare competente, la proposta di iniziativa legislativa sospesa a norma del comma 1 riprende l’iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente capo.
Il Comitato pertanto, in assenza del Collegio per le garanzie statutarie e quale forma di autotutela, ha chiesto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Direzione affari della Presidenza e Ufficio Affari Istituzionali, che nell'atto amministrativo di deliberazione e di presa d'atto della decadenza della iniziativa referendaria, venga specificato e precisato a quale Ufficio i soggetti promotori possono inoltrare ricorso avverso alle decisioni “arbitrariamente e unilateralmente” assunte. Per questo, in via di urgenza, il Comitato si è rivolto al Difensore Civico regionale chiedendone l'intervento, per quanto di sua competenza.
Pio Rapagnà e Giovanna Forti

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