martedì 2 dicembre 2008

Referendum regionali abrogativi sui costi della politica: come volevasi dimostrare!


Comitato promotore Referendum abrogativi regionali
Via Lombardia, 10 – Roseto degli Abruzzi (TE)
COMUNICATO STAMPA
COME VOLEVASI DIMOSTRARE: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiara “unilateralmente e arbitrariamente” la decadenza della richiesta dei 5 referendum abrogativi, ed il Comitato non può opporsi perché i 5 componenti del Collegio per le garanzie statutarie non sono stati ancora eletti dallo stesso Consiglio regionale.
Con i processi verbali inviati ai Cittadini promotori dei 5 referendum, il Dr. Francesco Centofanti, Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Corecom, responsabile del procedimento nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dichiara “unilateralmente ed arbitrariamente” la decadenza delle 5 richieste referendarie in quanto, secondo una illegittima interpretazione dello Statuto e della Legge n. 44 del 19.12.2007, i promotori della raccolta delle firme per le richieste di referendum non hanno depositato, entro il termine stabilito del 26 novembre 2008, i fogli contenenti le firme, unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di iscrizione nelle liste elettorali.
Il Comitato promotore ha immediatamente risposto e “dimostrato” all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Dirigente medesimo che l'art. 76, Comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo stabilisce che "Il Referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio", e che, pertanto, i 5 referendum erano stati “automaticamente” sospesi in data 17 luglio 2008, contestualmente alle dimissioni volontarie presentate dal Presidente della Giunta Regionale Ottaviano Del Turco, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, Comma 5 dello Statuto della Regione Abruzzo "le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio" determinandone “automaticamente” la data di scadenza.E' poi lo stesso art. 76, Comma 2 dello Statuto che “automaticamente” rinvia la raccolta delle firme già avviata ad una data corrispondente alla scadenza dei sei mesi successi alla elezione del Consiglio.Ecco allora perché il Comitato promotore era giustamente preoccupato della situazione di incertezza circa i poteri statutari esercitabili dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, ed ecco perchè ha ripetutamente chiesto, e richiesto, al Presidente Marino Roselli la convocazione di un Consiglio Regionale straordinario per la elezione dei 5 componenti il Collegio regionale per le garanzie statutarie.
Infatti il Collegio è organo di consulenza della Regione ed esprime pareri “sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari e su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale”, per cui la elezione dei 5 componenti il Collegio medesimo è “fondata” sull'art. 7 della L.R. 42/2007 il quale stabilisce senza equivoci di sorta che esso, ai sensi dell'art. 77 dello Statuto, “valuta la ricevibilità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo presentate dai soggetti legittimati, verificando la regolarità del procedimento seguito per la presentazione, secondo le norme dello Statuto e della legge regionale in materia di referendum”.
In questa vicenda referendaria si verifica, come volevasi dimostrare, che un Ufficio di Presidenza, pure in regime di prorogatio del Consiglio, si attribuisce l'autorità di decidere unilateralmente sulla regolarità del procedimento referendario, appropriandosi di un potere e di un parere che invece lo Statuto affida al Collegio regionale per le garanzie statutarie, mantenuto opportunamente “vacante” sin dal giorno della sua istituzione.
Pio Rapagnà e Giovanna Forti – promotori
Roseto degli Abruzzi, 2.12.2008

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